Con il D.M. del 10 febbraio 2014 sono stati introdotti i nuovi “Modelli di Libretto di Impianto per la Climatizzazione e di Rapporto di Efficienza Energetica”. Gli attuali “Libretti di Centrale e di Impianto” (per impianti termici sopra e sotto i 35 kW, di cui agli allegati I e II del D.M. 17/03/03) dovranno essere sostituiti da un unico “Libretto per la Climatizzazione”, di cui all’Allegato I del D.M. 10/02/14.
Il Libretto è richiesto per:
• gli impianti di climatizzazione invernale (senza limiti di potenza);
• gli impianti di climatizzazione estiva (senza limiti di potenza) con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
La responsabilità della compilazione e conservazione del Libretto di Impianto è del proprietario o conduttore dell’impianto stesso oppure dell’amministratore di condominio o eventuale terzo garante (designato dal proprietario o dall’amministratore) al quale è affidata l’incombenza dell’esercizio che comprende anche l’affidamento dei controlli e degli interventi di manutenzione a imprese abilitate a tali funzioni.
Mentre il Libretto deve essere sempre presente, i controlli di efficienza, introdotti dal medesimo decreto, scattano quando si superano i seguenti limiti di potenza:
• 10 kW per impianti di climatizzazione invernale;
• 12 kW per impianti di climatizzazione estiva.
Le verifiche di efficienza energetica devono essere fatte dall’installatore o dal CAT preposto all’atto della prima messa in servizio (ad esempio, nuovo impianto o sostituzione apparecchi).
I successivi controlli periodici devono essere, invece, effettuati dal manutentore abilitato. In termini generali, gli accertamenti scattano ogni qual volta s’intervenga sull’impianto, modificandone l’efficienza o per disposizione di legge, con una tempistica diversa a seconda della tipologia e potenza dello stesso.
Il rapporto di efficienza viene compilato direttamente dal manutentore, che ha anche il compito di trasmetterlo, per via telematica, all’ente locale che tiene aggiornato il Catasto degli Impianti di Climatizzazione.
Sono previste quattro tipologie di rapporto di efficienza energetica, studiate per mappare le prestazioni non solo delle tradizionali caldaie, ma anche dei sistemi di condizionamento, di teleriscaldamento e di cogenerazione. Nel documento è indicato il risultato dei controlli, che devono essere conformi a quanto previsto dalle norme UNI o ai limiti indicati dal DPR 74/2013. In caso contrario, il rapporto risulterà negativo e l’impianto sarà da sostituire. Va specificato che per gli impianti termici alimentati esclusivamente con FER – Fonti Energetiche Rinnovabili, di cui al D.Lgs. 28/11, sarà richiesta soltanto la compilazione del “Libretto per la Climatizzazione”.
Per quanto riguarda, infine, le sanzioni esse dipendono dal D.Lgs. 192/2005 o da eventuali disposizioni delle Regioni. Si va da 500,00 ai 3000,00 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile e dai 1000,00 ai 6000,00 euro per l’operatore incaricato che non provveda a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico. Si precisa, inoltre, che il termine del 1° giugno 2014 è stato prorogato al 15 ottobre 2014, data da cui, stando alle attuali disposizione del decreto, tutti gli impianti di climatizzazione dovranno dotarsi di Libretto di Impianto.
Habitat Services è abilitata ad eseguire i controlli e a redigere e trasmettere il certificato energetico sopra descritto. Oltre alla verifica impiantistica, compilazione del nuovo Libretto di Impianto, comunicazione agli organi competenti ed assunzione di responsabilità come stabilito dal DPR 74/2013, saranno anche assolti gli accertamenti stabiliti dal regolamento FGas, relativamente al monitoraggio delle fughe di gas frigorifero e aggiornamento del registro nazionale obbligatorio.